Sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli, Sez. IV, Sent., 27/07/2020 nel processo civile d’appello.

Breve riassunto: Questa sentenza costituisce un precedente importante “in tema di inquinamento luminoso cagionato ad un immobile ad uso abitativo da parte di un lampione comunale. La Corte stabilisce che sussiste il diritto al risarcimento per i proprietari qualora tale inquinamento luminoso determini una minor «appetibilità» del bene da parte dei terzi interessati all’acquisto o alla locazione, tale che costoro non saranno disposti a corrispondere l’ordinario prezzo di mercato ma uno inferiore per conseguire la proprietà o il godimento dell’immobile.

Commento dell’avvocato Mario Di Sora sulla sentenza della Cassazione terza Sez. n. 9353 del 9 marzo 2020.

Mario Di Sora, avvocato cassazionista ,Direttore osservatorio astronomico di Campo Catino e Presidente emerito dell’Unione Astrofili Italiani.

LA SUPREMA CORTE STABILISCE CHE E’ REATO PRODURRE INQUINAMENTO LUMINOSO
IN AREE PROTETTE NAZIONALI E REGIONALI.

La recente pubblicazione delle motivazioni della Sentenza n° 9353 del 9/3/2020, emessa dalla 3^ Sezione Penale della Corte di Cassazione in data 8/1/2020, sull’inquinamento luminoso e sonoro nelle aree protette, ci offre l’opportunità di fare il punto della situazione non solo sulla legislazione in tema di light-pollution ma anche sul pronunciamento dei giudici, sia di merito che di legittimità, sull’argomento – (Rivista Penale n. 3/2020, pag. 285).
Di seguito riporto il testo della massima che verrà commentata, anche alla luce delle norme esistenti oggi in Italia, che si sostanziano in numerose leggi regionali: “Non soltanto attraverso l’emissione di suoni di fortissima intensità, ma anche attraverso la proiezione verso l’alto, in plurime direzioni, di fasci di luci bianche e colorate, di pari intensità, può porsi in essere una condotta rientrante nella locuzione normativa di cui all’art. 6, co. 3, legge n. 394 del 1991 (“quant’altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell’area protetta”), integrante una violazione delle misure di salvaguardia previste per le aree protette regionali, con compiuta integrazione del reato di cui agli artt. 6 e 30 della citata legge.”
L’innovativa e attesa decisione prende le mosse da una Sentenza dell’11/7/2019 con cui la Corte d’appello di Firenze confermava la Sentenza 8/6/2018 emessa dal Tribunale di Lucca, appellata dall’imputato, che era stato riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 6 e 30, legge n. 349 del 1991, così riqualificato il reato di cui all’art. 11, co. 3, stessa legge, assorbita nel medesimo l’ulteriore ipotesi di cui all’art. 13, co. 1, della stessa legge, e, riconosciute le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, lo aveva condannato alla pena di 1 mese e gg. 10 di arresto ed € 4000,00 di ammenda, in relazione a fatti dell’agosto – ottobre 2014.
In punto di fatto, per una rapida comprensione della fattispecie, la sentenza riguarda un esercizio commerciale di ristorazione che, durante le ore serali e notturne, in base agli accertamenti svolti, utilizzava impianti di amplificazione e di illuminazione in grado di creare emissioni sonore ad alto volume e luminose di forte intensità, anche colorate, tali da disturbare in modo rilevante l’habitat naturale, gli utenti del parco (siamo infatti all’interno dell’Area Protetta Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli – provincia di Lucca), gli animali selvatici del posto, i loro nidi, le tane o dormitori.
In pratica le emissioni contestate e sanzionate impedivano una normale esistenza naturale così ostacolando il riposo notturno della fauna omeoterma ed ectoterma, le attività dei predatori notturni, la nidificazione, incidendo sulle specie endemiche di cui all’allegato B (rectius 2) della L.R. Toscana n. 56/2000.
Per quanto a mia conoscenza è la prima volta che, in ambito penale e a così alto livello, si riconosce valore al concetto di inquinamento luminoso, tanto da affiancarlo con pari dignità a quello dell’inquinamento acustico, più noto da tempo risalente e quindi Per completezza d’informazione si ricorda che vi è un precedente, in ambito civilistico, con la sentenza n. 3130 della 3^ Sezione Civile dell’8/2/2008 che, per la verità, non riguardava tanto l’inquinamento luminoso quanto un caso di responsabilità aquiliana, derivante dall’ impropria realizzazione di un impianto di illuminazione, e di cui si riporta la massima: “Nella realizzazione o manutenzione di un’opera pubblica anche la P.A., ai sensi dell’art. 2043 c.c., deve rispettare il generale principio del neminem laedere, ed adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare di recare pregiudizio a terzi. La violazione di tale principio comporta l’obbligo del risarcimento del danno cagionato, indipendentemente dal fine pubblico dell’opera. Nella specie è stata confermata la condanna all’ente gestore delle strade per aver posto in essere lungo una strada consolare un sistema di illuminazione che alterava la fotosintesi nei campi limitrofi, danneggiando i raccolti”.
oggetto di maggior tutela da parte dell’ordinamento giuridico.
Questa breve integrazione viene ritenuta necessaria al fine di ribadire che anche l’uso eccessivo o erroneo della luce può integrare, come ormai riconosciuto, illecito civile o penale. Concetto questo che, ancor oggi, non è ben compreso non solo da parte di soggetti esercenti attività di vario tipo ma anche da progettisti e operatori di settore. In alcuni casi le violazioni vengono messe in atto dalle stesse pubbliche amministrazioni, più attente al raggiungimento di un consenso di bassa caratura che al rispetto delle normative vigenti o, comunque, ad un rapporto più equilibrato con l’ecosistema.
Tuttavia non a caso negli ultimi anni sono aumentati gli interventi repressivi, in forza delle prefate leggi
regionali, da parte di Polizie Locali (in modo sistematico a Roma e in provincia di Frosinone) e sezioni Arpa (notevole il lavoro svolto da Arpa Veneto motu proprio ma anche da Arpa Lazio), per sanzionare in via amministrativa casi eclatanti di “obtrusive light”. Forme di inquinamento luminoso comportanti disturbo per la quiete privata o pericolo di abbagliamento per gli utenti della strada, riconducibili all’uso indiscriminato di fari o insegne luminose con luminanze decine di volte superiori ai limiti di legge.
Per quel che occorre al presente commento non verranno analizzate le doglianze del ricorrente, sostanzialmente basate sul fatto che, in sede di contestazione, non vennero effettuate misurazioni mediante strumenti utilizzati da personale tecnico specializzato. Giova invece porre l’attenzione sul ragionamento fatto dalla Suprema Corte nel considerare l’inquinamento luminoso come una vera e propria forma di disturbo e di alterazione dell’ambiente.
In primis l’organo nomofilattico si attarda, con merito, a condividere il principio, ormai diffuso, di inquinamento luminoso come alterazione della quantità naturale della luce presente nell’ambiente notturno, provocata dall’immissione di luce artificiale. Concetto questo contrastato, lungamente, da molti produttori e progettisti del settore illuminotecnico, evidentemente a torto.
In modo indubbiamente più generico si ricorda che già l’art. 844 C.C., in tema di immissioni, è stato talvolta invocato per la tutela della quiete privata da disturbi luminosi provenienti da fondi vicini. Trattandosi di norma risalente al 1942 è ovvio che non possa tener conto delle varie legislazioni speciali di tutela ambientale approvate successivamente. Tuttavia il limite valutativo del criterio della “normale tollerabilità” è stato, con il tempo, superato ed integrato al fine di poter risultare compatibile, o comunque non in aperto contrasto, con le nuove e più appropriate prescrizioni legislative.
Come studioso dell’inquinamento luminoso, sia in ambito scientifico che giuridico, ho molto apprezzato l’impegno della Corte di legittimità nell’approfondire anche l’aspetto fisico e biologico del problema, dando atto che:“molteplici sono gli studi ed i rapporti che documentano gli effetti della luce artificiale sull’ambiente e che comprendono l’alterazione delle abitudini di vita e di caccia degli animali, disturbi alla riproduzione ed alle migrazioni, alterazioni dei ritmi circadiani, alterazioni ai processi fotosintetici delle piante e al fotoperiodismo, e, per l’uomo, abbagliamento, miopia e alterazioni ormonali in grado di diminuire le difese contro i tumori”. In pratica tutto il punto 10 della motivazione, pag. 9-11, si concentra sui danni, talvolta irreversibili, che vengono provocati dall’inquinamento luminoso. Viene inoltre citato lo studio sulle interferenze della luce sulla flora del Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova (Casagrande – Giulini, 1983).
Unico aspetto non trattato è quello riguardante i danni, altrettanto accertati, alle ricerche e alle osservazioni astronomiche. Non a caso l’intero compendio di leggi regionali esistenti in Italia, pur richiamate opportunamente dalla S.C., ha trovato origine dalle istanze di astronomi professionisti e non professionisti che, all’inizio degli anni ’90, invocarono il varo di norme a tutela del cielo notturno.
Sul punto rileva infatti la Corte, con giusta attenzione e considerazione, che:“sebbene, si noti, non esista attualmente una normativa nazionale che disciplini tale fenomeno, la pressoché totalità delle Regioni italiane si sono date una legislazione tendente a regolamentare l’inquinamento luminoso”.
Come noto la competenza in materia di tutela ambientale è, in base all’art. 117 Costituzione, di competenza statale. Tuttavia l’inerzia del legislatore centrale, in una con la sensibilità delle regioni nel tentare di contenere questa forma di aggressione all’ecosistema, ha fatto accettare di buon grado questo intervento normativo. Tanto più che nelle competenze concorrenti sono previste la tutela della salute, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, la ricerca scientifica e tecnologica; materie queste trattate da tutte le leggi regionali vigenti, anche per le richiamate esigenze di protezione delle ricerche astronomiche.
La Suprema Corte quindi, anche ricorrendo alle prescrizioni della L.R. 39/2004 della Toscana (Disposizioni in tema di energia), artt. 34, comma 2, rafforza il proprio convincimento in ordine alla rilevanza penale dei fatti contestati argomentando che: “La Regione anche attraverso il PAER, prevede misure particolari di tutela degli equilibri ecologici nelle aree naturali protette di cui alla L.R. 11/4/1995 n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree protette di interesse locale”.
Nota inoltre l’estensore che il PAER (Piano Ambientale ed Energetico Regionale), con l’obbiettivo C2, allegato 1, ha inteso anche prescrivere i criteri per la progettazione, la realizzazione e gestione degli impianti di illuminazione, prevedendo espressamente al punto 4 di: ”limitare l’uso di proiettori ai casi di reale necessità, in ogni caso mantenendo l’orientamento del fascio luminoso verso il basso, in modo da non superare l’emissione massima di 5 cd/klm a 90° e 0 cd/klm a 100° ed oltre. Nelle zone tutelate il limite è di 0 cd/klm a 90°”.
Il provvedimento si conclude con la pertinente valutazione che l’esistenza stessa di una normativa regionale sull’inquinamento luminoso evidenzia quanto questo sia idoneo ad arrecare disturbo agli equilibri dell’ecosistema, in particolar modo quando ciò si verifichi in un’area protetta come quella in cui si trovava l’esercizio pubblico gestito dal ricorrente.
Non vi può essere dubbio quindi che anche la proiezione verso l’alto e in plurime direzioni, di fasci di luce bianche e colorate, di forte intensità, possa integrare la violazione degli artt. 6 e 30 della L. 394/1991, trattandosi di un agente fisico in grado di incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità dell’area protetta, per cui sono previste delle specifiche misure di salvaguardia, peraltro ribadite e meglio specificate dalla normativa regionale che, a questo punto, integra e rafforza quella nazionale.
Sulla scorta di tali argomentazioni il ricorso viene dichiarato inammissibile, con relativa condanna dell’imputato ricorrente, in relazione a tutti i vizi dedotti nella relativa impugnazione,
Ritengo che si possa condividere l’orientamento assunto dalla Corte di Cassazione, sul caso portato al suo vaglio, aggiungendo le seguenti considerazioni: 1) viene riconosciuta anche in sede penale, forse con maggior approfondimento tecnico-scientifico rispetto ai precedenti pronunciamenti in sede civile, l’esistenza e la dannosità dell’inquinamento luminoso per vari tipi di ecosistemi; 2) viene riconosciuto il ruolo delle leggi regionali, approvate in questi anni, come forma integrativa e rafforzativa di tutela ambientale rispetto la L. 391/1994, con cui è possibile quindi trovare un momento di raccordo e coordinamento e non già di contrapposizione. Viene pertanto svilita, implicitamente, qualsiasi ipotesi di presunta illegittimità costituzionale delle legislazioni regionali, come pure prospettato in passato, a mio avviso infondatamente, dai detrattori delle stesse; 3) le violazioni alle norme sull’inquinamento luminoso, quantomeno all’interno di aree protette nazionali e regionali, integrano automaticamente le fattispecie di reato di cui agli artt. 6 e 30 della L. 391/1994. Indubbiamente una buona notizia non solo per la salvaguardia dell’ambiente, in senso lato, ma anche per la protezione del cielo notturno di tutti quegli Osservatori che operano e ricadono nel perimetro delle prefate aree; 4) è auspicabile che pari considerazione possa essere riservata alle fasce di tutela poste a protezione degli Osservatori astronomici dai singoli provvedimenti regionali.
In tal senso si dovrà verificare se questo ulteriore passo in avanti dovrà compiersi per mano del legislatore o, come pure si è già verificato in altri casi, per mezzo dell’elaborazione giurisprudenziale.
Avv. Mario Di Sora – Cassazionista
Direttore Osservatorio Astronomico Campo Catino
Presidente emerito Unione Astrofili Italiani

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Sentenza della Corte d’ Appello di Roma Seconda Sez. del 02 dicembre 2010

Causa intentata da un privato contro ANAS SPA con richiesta di risarcimento per i danni subiti dalla propria azienda agricola a causa dell’installazione di un impianto di illuminazione stradale a forte intensità irradiativa.
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Sentenza della Corte d’Appello di Lecce seconda Sez. Sent. del 14 aprile 2016

Sentenza su causa intentata per la fornitura e installazione di organi illuminanti dichiarati non a norma di legge dall’Ente Appaltante che ne aveva chiesto la sostituzione.

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