VenetoStellato

 

Parere legale della Regione Veneto - Applicazione della Legge 27 giugno 1997 n° 22 “Norme per la prevenzione dell’inquinamento luminoso”. Articoli 9 e 12

Su esplicita richiesta di VenetoStellato, la Regione Veneto, nella figura del dirigente dell’Ufficio Direzione Affari Legislativi, ha espresso un parere preciso ed inequivocabile su combinato degli articoli 9 e 12 della LR stessa ed in particolare sul quesito“  … se le sanzioni previste dall'art. 12 in combinato con l’articolo 9 concernente le misure di protezione, siano o meno applicabili prima dell’entrata in vigore del piano regionale…”. (inteso come Piano Regionale per la Prevenzione dell'Inquinamento Luminoso, PRPIL).

Nel documento conclusivo, dopo un breve riepilogo di quanto stabilito dalla LR 22/97 si entra nel merito e appare chiaro che l’interpretazione sistematica della legge stabilisce, a giudizio dell’Ufficio Direzione Affari Legislativi della Regione che “… solo l’installazione o la modifica degli impianti di illuminazione esterna senza l’atto autorizzativo o in difformità ad esso è sanzionabile dopo l’entrata in vigore del piano regionale….

Al contrario il mancato adeguamento alle prescrizioni dell’art. 9 , commi 3 e 4 “.. deve essere sanzionato nella fase anteriore all’approvazione del piano ” e ancora si aggiunge un concetto importantissimo e cioè che le misure ora transitorie saranno “…. sostituite dalle nuove misure (misure di pari o superiore protezione, ma non meno restrittive)”. 

Infatti, continua il documento, a riprova della corretta interpretazione della legge, se fosse vero che le sanzioni dovessero essere comminate solo dopo l’entrata in vigore del PRPIL, “… come potrebbe il comune destinare prioritariamente i proventi per l’adeguamento degli impianti anche alle norme tecniche dell’allegato Ccome prescritto dal art. 12 comma 5 - che valgono solo prima dell’entrata in vigore del PRPIL”? 

“In conclusione – afferma il documento della Regione – è avviso dello scrivente che fino all’entrata in vigore del PRPIL, i comuni compresi nell’elenco allegato alla deliberazione  n. 2301 del 1998, previa diffida di trenta o dieci giorni a seconda dell’illecito amministrativo, devono procedere alla irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 12, commi 3 e 4 per violazione delle prescrizioni dell’articolo 9, commi 3 e 4.”


agg.to al 12/01/04