VENETOSTELLATO
COORDINAMENTO VENETO CONTRO L’INQUINAMENTO LUMINOSO

LA DIRETTIVA 2002/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 gennaio 2003 mette al bando le lampade al mercurio definitivamente dal 13 Agosto 2004.

Nel frattempo....

LO SMALTIMENTO DELLE LAMPADE AL MERCURIO


Conviene continuare ad installare lampade contenenti mercurio se poi l'iter di smaltimento è lungo e complesso? 

Si tratta di lampade con bassa efficienza e che contengono rifiuti altamente tossici ma che ancora trovono largo impiego sul territorio nonostante i divieti delle varie leggi regionali (per esempio in Lombardia - fonte Sole S.p.A. - il 65% dell'illuminazione pubblica avviene mediante lampade ai vapori di mercurio).


Vediamo quello che dice la normativa in materia.

CENNI SULLO SMALTIMENTO DELLE LAMPADE FLUORESCENTI O AL MERCURIO


Cenni sullo smaltimento di rifiuti derivanti da attività di manutenzione di impianti di illuminazione con sostituzione di lampade fluorescenti o al mercurio esaurite
Percorso normativo ai sensi del D.LGS. N.22/97 -D.Lgs. 5 feb.1997 n° 22 – D.Lgs. 8 nov. 1997 n° 389 – L. 9 dic. 1996 n° 426


DEFINIZIONI ( D. Lgs. 22/97 ART. 6 )

RIFIUTO. Qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie dell’allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi

PRODUTTORE. La persona la cui attività ha prodotto rifiuti o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti

DETENTORE. Il produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene.


CLASSIFICAZIONE ( D. Lgs. 22/97 ART. 7 )


1 Rifiuti Urbani
2 Rifiuti Speciali
2.1 Rifiuti Pericolosi
2.2 Rifiuti non Pericolosi Codice Classificazione 20.01.21 tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio, rifiuto speciale pericoloso. A tale materiale di rifiuto la legge attribuisce alcune potenziali classi di pericolosità fondamentali per una corretta manipolazione: possibili classi di pericolo: H05 H06 H13 H14 H3A H3B

…ed ora inizia il percorso che individua i reali obblighi a carico dei soggetti

L’interpretazione della norma porta a considerare i manutentori degli impianti di illuminazione, come i produttori del rifiuto in quanto: "…la persona la cui attività ha prodotto rifiuti…".

Quindi si devono occupare di:

 

1.       Compilare i registri di carico / scarico

2.       Raccogliere i rifiuti

3.       Trasportare i rifiuti

4.       Compilare il formulario per il trasporto



ONERI dei
PRODUTTORI e DETENTORI ( D. Lgs. 22/97 ART. 10 )

Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore o del produttore dei rifiuti che consegna i rifiuti ad un soggetto autorizzato ad effettuare le operazioni di smaltimento individuate nell’allegato B (l’allegato riporta una serie di operazioni di smaltimento codificate da D1 a D15 ).

ELEMENTI INDISPENSABILI per UNA GESTIONE dei RIFIUTI SONO:

 

1.       Verifica delle autorizzazioni dei soggetti che trasportano e smaltiscono i rifiuti.

2.       Tenuta dei registri di carico/scarico n(documentazione vidimata).

3.       Compilazione dei formulari di trasporto rifiuti n(documentazione vidimata).



IN CONCLUSIONE

I soggetti produttori di rifiuti, quali possono essere le imprese di manutenzione che nella loro attività di sostituzione di sorgenti luminose deteriorate con nuove sorgenti, producono essi stessi il rifiuto, per cui:

Possono trasportare per proprio conto i rifiuti.
Non sono tenuti alla iscrizione all’albo nazionale delle imprese esercenti servizio di smaltimento rifiuti.
Non sono tenuti alla compilazione del formulario di trasporto (consigliato).
Sono obbligati alla tenuta dei registri di carico/scarico.
Possono compilare i registri di scarico con cadenza settimanale.
Sono tenuti alla denuncia annuale dei rifiuti prodotti e smaltiti.
Devono verificare l’idoneità delle autorizzazioni dei soggetti.

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